Articolo 114 quinquies.4 del T.U.B.
T.U.B
Art. 114 quinquies.4 T.U.B. - Deroghe
In vigore dal 13/05/2012
Modificato da: Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 45 Articolo 1
Nota:
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presentearticolo vedasi l'art.4 decreto legislativo 16 aprile 2012 n. 45.
"1. La Banca d'Italia puo' esentare gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) le attivita' complessive generano una moneta elettronica media in circolazione non superiore al limite stabilito dalla Banca d'Italia in base al piano aziendale dell'istituto di moneta elettronica; tale limite in ogni caso non supera i 5 milioni di euro;
b) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'istituto di moneta elettronica non hanno subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.
2. La Banca d'Italia puo' prevedere limiti di avvaloramento degli strumenti di moneta elettronica emessi dagli istituti di cui al comma 1.
3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento.
4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 seguono per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al comma 1 nonche' le modalita' con le quali devono essere comunicati i volumi operativi di cui al comma 1, lettera a).
5. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 possono prestare servizi di pagamento soltanto ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 114-sexiesdecies."
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