Articolo 114 quater del T.U.B.

T.U.B

Art. 114 quater T.U.B. - Istituti di moneta elettronica

In vigore dal 14/09/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 05/09/2024 n. 129 Articolo 38

"1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia; sono altresi' iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall'Italia.

1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonche', in caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo 114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata.

2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente.

3. Gli istituti di moneta elettronica possono:

a) prestare servizi di pagamento e le relative attivita' accessorie ai sensi dell'articolo 114-octies senza necessita' di apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-novies;

b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica.

b-bis) emettere token collegati ad attivita' ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e prestare servizi per le cripto-attivita' diversi da quelli di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del medesimo regolamento, nonche' le attivita' connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114, salvo che svolgano altre attivita' imprenditoriali ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4."

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