Articolo 114 octies del T.U.B.

T.U.B

Art. 114 octies T.U.B. - Attivita' esercitabili

In vigore dal 14/09/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 05/09/2024 n. 129 Articolo 38

"1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:

a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia;

b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;

c) gestire sistemi di pagamento.

2. La Banca d'Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all'emissione o alla gestione di carte di credito.

2-bis. Gli istituti di pagamento possono emettere token collegati ad attivita' ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e prestare servizi per le cripto-attivita' ai sensi dell'articolo 63 del medesimo regolamento, nonche' le attivita' connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114, salvo che svolgano altre attivita' imprenditoriali ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4."

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