Articolo 114 bis.1 del T.U.B.
T.U.B
Art. 114 bis.1 T.U.B. - Distribuzione della moneta elettronica.
In vigore dal 13/01/2018
Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1
"1. Le banche e gli istituti di moneta elettronica possono avvalersi di soggetti convenzionati che agiscano in loro nome per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica.
2. Le banche aventi sede legale in uno Stato terzo possono avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in Italia, a condizione che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d'Italia secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4."
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