Articolo 114 bis del T.U.B.

T.U.B

Art. 114 bis T.U.B. - Emissione di moneta elettronica.

In vigore dal 13/05/2012

Modificato da: Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 45 Articolo 1

Nota:
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi le disposizioni transitorie di cui all'art. 4 decreto legislativo 16 aprile 2012 n. 45.

"1. L'emissione di moneta elettronica e' riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.

2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonche' Poste Italiane.

3. L'emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica."

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