Articolo 111 del TUIR

TUIR

Art. 111 TUIR - Imprese di assicurazioni (N.D.R.: ex art.103.)

In vigore dal 01/01/2014

Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1

Nota:
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi quanto disposto dal comma 13-ter, dell'art. 38 decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

"1. Nella determinazione del reddito delle societa' e degli enti che esercitano attivita' assicurative concorre a formare il reddito dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi.

1-bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'articolo 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento.

2. Gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, i maggiori e i minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonche' le plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime previsto dall'articolo 87 concorrono a formare il reddito qualora siano relativi ad investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165 i predetti utili si assumono nell'importo che in base all'articolo 89 concorre a formare il reddito.

3. La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, e' deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui e' iscritta in bilancio e nei quattro successivi. E' considerato componente di lungo periodo il 75 per cento della medesima riserva sinistri. (1)

3-bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono sia il ramo danni che il ramo vita, la valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari e' attuata separatamente per ciascuno di essi.

4. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l'intero ammontare nel predetto periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni."

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(1) Comma cosi' modificato dall'art. 82, comma 6 decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112. Vedasi quanto disposto dai successivi commi 7 e 8 dell'art. 82, D.L. n. 112 del 2008.

Commento del professionista
Il contratto di assicurazione: inquadramento civilistico di partenza

Prima di entrare nel merito fiscale, è utile richiamare la struttura civilistica. Il contratto di assicurazione è per natura un contratto aleatorio: l'assicurato paga un premio certo, l'assicuratore si obbliga a una prestazione che potrebbe non essere mai dovuta. L'art. 1882 c.c. distingue l'assicurazione contro i danni — dove l'assicuratore indennizza il sinistro — dall'assicurazione sulla vita — dove si impegna a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento legato alla vita umana. L'art. 1917 c.c. disciplina invece la responsabilità civile.

Questa distinzione tra ramo danni e ramo vita non è solo civilistica: attraversa l'intera struttura dell'art. 111 TUIR, che riserva regole diverse alle due categorie di riserve e alle due tipologie di contratti.

Le riserve tecniche obbligatorie: il principio generale (comma 1)

Le riserve tecniche sono gli accantonamenti che le imprese di assicurazione devono obbligatoriamente costituire per far fronte agli impegni assunti verso gli assicurati. Non si tratta di una scelta gestionale, ma di un obbligo normativo imposto dal Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).

Il comma 1 dell'art. 111 TUIR stabilisce il principio generale: la variazione delle riserve tecniche obbligatorie — sia in aumento che in diminuzione — concorre a formare il reddito dell'esercizio, fino alla misura massima consentita dalla legge. In concreto, questo significa che se una compagnia incrementa le proprie riserve tecniche in un dato anno, quella variazione positiva riduce il reddito imponibile; viceversa, se le riserve diminuiscono, la variazione negativa lo aumenta.

La ratio è trasparente: garantire che il carico fiscale sia commisurato all'effettiva capacità reddituale dell'impresa, tenuto conto degli impegni futuri già assunti e quantificati.

Le riserve del ramo danni si articolano in: riserva premi (per le frazioni di premi non ancora di competenza dell'esercizio), riserva sinistri (stima dei costi dei sinistri avvenuti ma non ancora liquidati), riserva di perequazione (per stabilizzare le oscillazioni future del tasso sinistri), riserva di senescenza (per contratti pluriennali con premi fissi che non crescono con l'età dell'assicurato) e riserva per partecipazione agli utili.

Le riserve del ramo vita comprendono: la riserva matematica (la principale, pari alla differenza tra il valore attuale degli impegni dell'assicuratore e quelli dell'assicurato), la riserva premi delle assicurazioni complementari, la riserva per somme da pagare, e altre riserve tecniche minori.

Le riserve tecniche vita e il pro-rata fiscale (comma 1-bis)

Il comma 1-bis, introdotto dal D.L. 78/2010, ha modificato in modo significativo il trattamento fiscale delle riserve del ramo vita. Il problema che la norma intende affrontare è il seguente: le compagnie vita investono i premi incassati anche in strumenti finanziari che producono redditi fiscalmente esenti o esclusi (dividendi con regime PEX, plusvalenze esenti ex art. 87 TUIR). Permettere la deduzione integrale delle variazioni di riserva vita, mentre parte degli investimenti finanziati da quei premi generano redditi non tassati, avrebbe creato un vantaggio fiscale ingiustificato.

La soluzione del legislatore è un meccanismo di pro-rata: la variazione delle riserve vita concorre al reddito non per intero, ma nella misura corrispondente al rapporto tra i ricavi e proventi imponibili e la totalità dei ricavi e proventi, compresi quelli esenti o esclusi. Due paletti limitano l'applicazione di questo rapporto: non può scendere sotto il 95% né salire oltre il 98,5%. In pratica, la quota non deducibile della variazione delle riserve vita è sempre compresa tra l'1,5% e il 5% del totale.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 60/E del 2010, ha chiarito che sono escluse da questo meccanismo le riserve relative a contratti in cui il rischio dell'investimento è a carico dell'assicurato (le polizze unit e index linked, di cui si dirà tra poco) e quelle derivanti dalla gestione dei fondi pensione: in entrambi i casi non esiste quella "anticipazione di liquidità" da investire in strumenti potenzialmente esenti che giustifica il pro-rata.

Le polizze index linked e unit linked (comma 2)

Le polizze index linked sono contratti vita il cui valore delle prestazioni è indicizzato all'andamento di un indice azionario o di un altro parametro finanziario. Le unit linked sono invece polizze collegate all'andamento di fondi comuni di investimento, interni o esterni alla compagnia: alla scadenza, l'assicurato riceve un importo pari al valore unitario delle quote moltiplicate per il numero di quote possedute.

In entrambi i casi, il rischio dell'investimento non è in capo all'assicuratore ma all'assicurato. Il comma 2 dell'art. 111 disciplina le conseguenze fiscali di questa peculiarità: gli utili da partecipazione, i maggiori e minori valori sulle azioni e sugli strumenti finanziari, nonché le plusvalenze e minusvalenze che normalmente godrebbero di regimi di parziale esclusione o esenzione (come il regime PEX ex art. 87 TUIR), concorrono invece integralmente alla formazione del reddito se riferibili a investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita che ne sopportano il rischio.

La logica è coerente: se è l'assicurato a sopportare il rischio e a beneficiare del rendimento, non sarebbe equo che la compagnia godesse di esenzioni fiscali su componenti di reddito che, economicamente, non le appartengono. Per quanto riguarda il calcolo del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (art. 165 TUIR), i dividendi vengono assunti nella misura in cui concorrono al reddito secondo le regole ordinarie dell'art. 89 TUIR (il 5% del loro importo), evitando così possibili vantaggi fiscali nel calcolo del credito.

La riserva sinistri ramo danni: la componente di lungo periodo (comma 3)

La riserva sinistri è la stima delle somme necessarie a liquidare i sinistri già avvenuti ma non ancora pagati alla chiusura dell'esercizio. Deve essere valutata "a costo ultimo", cioè includendo tutti gli oneri futuri prevedibili, senza sconti o deduzioni legate allo sfasamento temporale tra accantonamento e pagamento effettivo.

Il problema fiscale nasce proprio da questo sfasamento: per i sinistri di lungo periodo — quelli che si liquidano dopo anni dalla denuncia, tipicamente i danni alla persona nelle polizze RC auto — la compagnia deduce il costo prima di pagarlo effettivamente, godendo di un vantaggio finanziario che il legislatore ha ritenuto opportuno sterilizzare parzialmente.

Nella versione attuale del comma 3, vigente dal periodo d'imposta 2013, la componente di lungo periodo è fissata al 75% della riserva sinistri complessiva. Questa quota è deducibile in quote costanti nell'esercizio di iscrizione in bilancio e nei quattro successivi (cinque anni in totale). Il residuo 25% — la componente di breve periodo — è invece deducibile integralmente nell'esercizio. In bilancio, questo meccanismo genera l'iscrizione di imposte differite attive a fronte dell'anticipazione del carico fiscale rispetto al momento del pagamento effettivo del sinistro.

Prima della Legge di Stabilità 2014, la disciplina era più penalizzante: la deducibilità immediata era limitata al 30% della componente di lungo periodo, con il recupero dell'eccedenza spalmato su diciotto esercizi successivi. La riforma del 2014 ha semplificato e accorciato sensibilmente il meccanismo.

La gestione mista vita-danni: valutazione separata dei titoli (comma 3-bis)

Le compagnie che gestiscono contemporaneamente il ramo vita e il ramo danni sono soggette a un obbligo di separazione contabile: i titoli e gli strumenti finanziari devono essere valutati separatamente per ciascun ramo. Non è sufficiente separare i portafogli nella gestione operativa — la valutazione fiscale deve essere coerente con questa separazione e i titoli dei due comparti non possono essere considerati fungibili tra loro, anche se hanno le medesime caratteristiche oggettive.

La ragione è semplice: le attività a copertura delle riserve vita devono essere destinate in via esclusiva all'adempimento delle obbligazioni vita, e lo stesso vale per le riserve danni. Consentire la fungibilità tra i due portafogli vanificherebbe questa segregazione patrimoniale imposta dal Codice delle Assicurazioni.

Le provvigioni degli agenti: il piano di deducibilità (comma 4)

Gli agenti assicurativi ricevono provvigioni di acquisizione quando portano alla compagnia nuovi contratti. Il problema fiscale è che queste provvigioni vengono spesso pagate anticipatamente, a fronte di contratti poliennali che genereranno premi — e quindi ricavi — nel corso di più esercizi futuri.

Il comma 4 risolve il disallineamento temporale così:

Per i contratti poliennali ramo danni, le provvigioni di acquisizione sono deducibili in quote costanti nell'anno di stipula e nei due successivi (tre anni complessivi), in coerenza con il principio di competenza e con la durata media dei contratti.

Per i contratti vita, invece, le provvigioni sono deducibili per intero nell'anno di stipula. La ratio è che i contratti vita sono strutturalmente di lungo periodo e il costo commerciale di acquisizione è concentrato nel momento iniziale.

Una regola speciale si applica quando le provvigioni sono iscritte nell'attivo patrimoniale a copertura delle riserve tecniche: in questo caso la deducibilità è limitata ai corrispondenti caricamenti dei premi e si protrae per un periodo massimo pari alla durata contrattuale, comunque non oltre dieci anni. I caricamenti rappresentano la quota del premio destinata a coprire le spese commerciali e amministrative della compagnia: usarli come parametro di riferimento per la deducibilità delle provvigioni garantisce la coerenza tra costi fiscalmente rilevanti e ricavi generati.

L'imposta sulla riserva matematica (IRM)

Su base normativa autonoma — il D.L. 209/2002 — ma in stretto collegamento sistematico con l'art. 111 TUIR, opera l'imposta sulla riserva matematica. Si tratta di un'imposta propria della compagnia di assicurazione, calcolata sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte in bilancio, concepita come anticipazione del carico fiscale sui rendimenti delle polizze vita.

L'aliquota ha subito una progressiva escalation nel tempo: dallo 0,20% iniziale, è salita allo 0,30% dal 2005, poi allo 0,35% dal 2009, fino all'attuale 0,50% fissato dalla Legge di Stabilità 2013. Sono escluse dall'imposta le riserve relative a contratti di puro rischio (morte e invalidità permanente), le riserve dei fondi pensione e quelle dei contratti il cui rendimento è già tassato anno per anno con imposta sostitutiva.

Il meccanismo di recupero è il tratto più interessante: l'IRM versata costituisce un credito da scomputare dai versamenti delle ritenute e delle imposte sostitutive sui rendimenti delle polizze vita corrisposte negli anni successivi. Se in un dato anno il credito supera le imposte da versare, l'eccedenza può essere portata in compensazione orizzontale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, anche oltre il limite ordinario, oppure ceduta a società del gruppo tramite il meccanismo dell'art. 43-ter del D.P.R. 602/1973.

Le compagnie estere in regime di libera prestazione di servizi

Un capitolo a parte riguarda le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato UE che operano in Italia senza stabile organizzazione, in regime di libera prestazione di servizi (LPS). Queste compagnie possono adempiere direttamente agli obblighi IRM oppure nominare un rappresentante fiscale residente che risponde in solido. In alternativa, gli intermediari residenti attraverso cui vengono riscossi i proventi delle polizze — banche, fiduciarie — diventano sostituti d'imposta obbligati all'applicazione dell'imposta.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 41/E del 2012, ha esteso l'obbligo di applicazione dell'IRM anche agli intermediari che ricevono l'accredito dell'importo di riscatto, anche in assenza di un formale mandato di incasso: è sufficiente che il flusso finanziario transiti per loro. Una posizione interpretativa che ha ampliato notevolmente la platea dei soggetti coinvolti negli obblighi di sostituzione tributaria.

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