Articolo 11 del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 11 T.U.IVA - Operazioni permutative e dazioni in pagamento.

In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

"Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo
di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere
precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle
in corrispondenza delle quali sono effettuate.
La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione al
prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di
materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o
sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell'art. 14, non supera il cinque
per cento del corrispettivo in denaro."

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