Articolo 105 Bis del TUIR

TUIR

Art. 105 Bis TUIR - Versamenti integrativi

In vigore dal 20/01/1998

Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 467 Articolo 2

Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

Nota:
Per la decorrenza vedi l'art. 3, c. 3, del DLG 18/12/97, n. 467.

"1. Ferma rimanendo la disposizione dell'articolo 105, comma 3, ultimo periodo, ai fini della attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 14 le societa' e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 possono incrementare l'ammontare indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 105 di una imposta corrispondente al credito stesso. Se sono distribuiti riserve o fondi, l'imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa al periodo nel quale la deliberazione di distribuzione e' stata adottata. Se sono distribuiti gli utili di esercizio, l'imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 105, comma 3, primo periodo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 105, comma 6, nonche' quelle degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."

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