Articolo 104 del T.U.B.

T.U.B

Art. 104 T.U.B. - Competenze giurisdizionali.

In vigore dal 30/11/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

"1. Quando la capogruppo italiana sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'art. 99, comma 5, nonche' per tutte le controversie fra le societa' del gruppo e' competente inderogabilmente il tribunale nella cui circoscrizione la capogruppo ha il centro degli interessi principali.

2. (Comma abrogato, a decorrere dal 16 novembre 2015, dall'art. 1, comma 46, lett. b) decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181)."

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