Articolo 102 bis del T.U.B.
T.U.B
Art. 102 bis T.U.B. - Ulteriore ipotesi di avvio della liquidazione coatta amministrativa
In vigore dal 30/11/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1
"1. Anche al di fuori dei casi previsti dagli articoli 101 e 102, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle singole societa' italiane del gruppo, diverse dalle societa' strumentali, se ricorrono in capo a queste ultime i presupposti di cui all'articolo 80, comma 1, revocandone, ove necessario, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'. Si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III."
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