Articolo 10 del TUIR
TUIR
Art. 10 TUIR - Oneri deducibili (1)
In vigore dal 31/12/2024
Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 3
Nota:
Contiene modifiche recate dall'art.21 D.L.G. 5/12/2005 n.252. Per la decorrenza vedi gli artt. 4 e 16 del DLG 47/2000. Per gli effetti vedasi l'art. 12, comma 1, del DL n. 40/90. Vedi anche commi 4 e 6 dell'art. 6 della legge 488/99. Per gli effetti vedasi l'art. 10, comma 1, del DL n. 414/89.
"1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto, nonché ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al primo periodo sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238;
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti . Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche;
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 del Fondo per il merito degli studenti universitari, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.
2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata."
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(1) Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art.1, comma 88 legge 24 dicembre 2007 n.244.
Commento del professionista
La logica di fondo: perché esiste la deduzione
Prima di entrare nel merito delle singole voci, vale la pena capire perché il legislatore ha costruito questo istituto. L'IRPEF è un'imposta sul reddito netto, personale e progressiva. Personale significa che deve tenere conto della situazione individuale del contribuente delle sue spese inderogabili, dei suoi carichi familiari, dei suoi obblighi di legge. Gli oneri deducibili di cui all'art. 10 TUIR servono esattamente a questo: depurare il reddito complessivo da quelle uscite che, per loro natura, non esprimono capacità contributiva disponibile.
La differenza rispetto alle detrazioni non è solo tecnica: è sostanziale. Le deduzioni abbattono la base imponibile e producono un risparmio proporzionale all'aliquota marginale del contribuente chi guadagna di più risparmia di più. Le detrazioni agiscono sull'imposta e tendono invece a essere più uniformi. Non è un dettaglio: è una scelta politica che incide sulla progressività del sistema. Non a caso, a partire dagli anni Novanta, molte voci un tempo deducibili sono state trasformate in detrazioni, proprio per spingere l'IRPEF verso una maggiore equità orizzontale.
Un'avvertenza generale prima di tutto: l'elenco dell'art. 10 è tassativo. Non si può dedurre ciò che la norma non prevede espressamente, salvo disposizioni esterne al TUIR che in casi specifici ampliano la platea. Ogni onere deve poi essere effettivamente sostenuto dal contribuente nel periodo d'imposta (principio di cassa), adeguatamente documentato e non già dedotto nella determinazione delle singole categorie reddituali.
I presupposti applicativi: cosa bisogna sempre verificare
Alcune regole trasversali governano l'intero art. 10 e vanno tenute a mente prima ancora di verificare se una specifica spesa rientra nell'elenco.
Principio di cassa. La deduzione compete nell'anno in cui l'onere è stato effettivamente pagato, non in quello di competenza della prestazione. Se il pagamento avviene con assegno, rileva la consegna materiale; con bonifico, il momento in cui la somma esce dalla disponibilità del contribuente; con carta di credito, il momento dell'utilizzo della carta, non l'addebito successivo sul conto corrente.
Onere rimasto a carico del contribuente. Se la spesa è stata rimborsata e il rimborso non concorre a sua volta al reddito la deduzione non spetta, nemmeno parzialmente. Se il rimborso arriva dopo che la deduzione è già stata fruita, le somme restituite vanno assoggettate a tassazione separata.
Documentazione. Ogni onere deve essere documentato e conservato per i termini di decadenza dell'accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni puntuali nelle circolari annuali (da ultimo la n. 24/E/2022) su quali documenti occorre esibire per ciascuna tipologia. Vale la pena ricordare che in caso di dichiarazione precompilata accettata senza modifiche, la documentazione in possesso dell'Agenzia fa fede: il contribuente non è tenuto ad esibire nulla.
Familiari a carico. Per alcune voci, la deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse di familiari fiscalmente a carico ossia soggetti con reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro lordi (elevati a 4.000 euro per figli fino a 24 anni). Per talune spese specifiche come quelle mediche a favore di disabili la deduzione è addirittura ammessa anche per familiari non fiscalmente a carico.
Le singole voci: un commento ragionato
Canoni, livelli, censi e contributi consortili (lett. a)
Si tratta di una voce in parte storica, che riguarda prestazioni periodiche legate a contratti ormai desueti (enfiteusi, livello, ecc.) gravanti su immobili che concorrono al reddito complessivo. Sono deducibili anche i contributi versati ai consorzi obbligatori per legge o per provvedimento della pubblica amministrazione come i consorzi di bonifica purché il relativo immobile, in assenza di IMU, avrebbe generato reddito fondiario. Restano invece esclusi i contributi agricoli unificati, espressamente eccettuati dalla norma, e i contributi riferiti ad immobili locati in regime di cedolare secca, dove il regime sostitutivo essendo opzionale non può farsi carico anche di questa deduzione.
Spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità (lett. b)
Questa è una delle voci più articolate e praticamente rilevanti. È deducibile l'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da soggetti riconosciuti in condizione di grave e permanente invalidità o menomazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/1992. Il requisito è la certificazione della Commissione medica competente: non è sufficiente un'attestazione generica di non autosufficienza.
Rientrano nell'assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato — infermieri, fisioterapisti, operatori socio-sanitari, educatori professionali ma non quelle di figure pedagogiche o di accompagnatori privi di qualifica sanitaria. Per l'ippoterapia e la musicoterapia è richiesta la prescrizione medica e la fattura del centro specializzato che attesti l'esecuzione diretta o sotto supervisione di personale sanitario.
In caso di ricovero in struttura, non è deducibile l'intera retta ma solo la componente medica e paramedica, che deve risultare separatamente dalla documentazione della struttura stessa. La deduzione spetta anche se sostenuta da familiari del disabile, anche non fiscalmente a carico deroga significativa rispetto al regime ordinario.
Assegni periodici al coniuge separato o divorziato (lett. c)
Sono deducibili gli assegni periodici corrisposti all'ex coniuge in esecuzione di provvedimento dell'autorità giudiziaria, nella misura in cui risultano dal provvedimento stesso. Tre precisazioni fondamentali: primo, l'assegno deve avere cadenza periodica — quello corrisposto in unica soluzione (c.d. una tantum) non è deducibile, anche se rateizzato nel tempo, perché definisce una volta per tutte la posizione patrimoniale tra i coniugi. Secondo, non è deducibile la quota destinata al mantenimento dei figli: se il provvedimento non la specifica, si presume pari al 50% dell'assegno complessivo. Terzo, sono deducibili solo le somme stabilite dal giudice, non quelle corrisposte volontariamente o in misura eccedente quanto disposto.
Sul punto degli arretrati, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che sono deducibili anche se versati in un'unica soluzione, trattandosi di integrazione degli assegni periodici di periodi precedenti e non di liquidazione definitiva. L'orientamento dell'Agenzia è stato nel tempo affinato anche in relazione al pagamento di canoni di locazione o rate di mutuo in sostituzione dell'assegno: la deduzione è ammessa quando gli importi siano disposti dal giudice, siano quantificabili e corrisposti periodicamente.
Assegni alimentari e oneri da testamento o donazione modale (lett. d)
Sono deducibili gli assegni periodici corrisposti a terzi in forza di testamento o donazione con onere modale a condizione ovviamente che il soggetto abbia accettato l'eredità o la donazione con il relativo obbligo. Sono altresì deducibili gli assegni alimentari corrisposti alle persone indicate nell'art. 433 c.c. (coniuge, figli, genitori, fratelli, generi, nuore, suoceri), ma solo se risultanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria: quelli corrisposti spontaneamente rimangono indeducibili, come confermato dalla stessa Corte Costituzionale.
Somme restituite al soggetto erogatore (lett. d-bis)
Questa disposizione merita una trattazione approfondita perché ha subito un'importante evoluzione normativa e ha generato un contenzioso significativo. L'idea di fondo è semplice: se un contribuente ha ricevuto somme che sono state tassate e poi le restituisce, deve poterle dedurre dal reddito dell'anno di restituzione. La norma nella versione attuale come riformulata dalla L. 147/2013 si applica a tutte le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno concorso alla formazione del reddito (rilevante innovazione rispetto al testo originario, che escludeva le somme tassate con ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva).
Se la deduzione non trova capienza nel reddito dell'anno di restituzione, può essere riportata agli anni successivi oppure in alternativa il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto. Su questo punto l'Agenzia delle Entrate ha adottato un'interpretazione restrittiva (il rimborso come rimedio residuale), mentre la Cassazione ha più volte affermato che il rimborso resta sempre un'opzione liberamente percorribile dal contribuente.
Un ulteriore livello di complessità è stato introdotto dall'art. 150 del D.L. 34/2020, applicabile alle restituzioni dall'1 gennaio 2020: se le somme sono state assoggettate a ritenuta, la restituzione avviene al netto della ritenuta e le somme stesse non costituiscono oneri deducibili. In compenso, al sostituto d'imposta spetta un credito d'imposta pari al 30% delle somme ricevute al netto, compensabile senza limiti di importo. Rimane aperto il dibattito sulla natura obbligatoria o facoltativa di questo meccanismo e sulla sua tenuta rispetto al principio di capacità contributiva, atteso che il credito forfettizzato al 30% non garantisce sempre il recupero integrale della ritenuta versata.
Contributi previdenziali e assistenziali (lett. e)
Sono deducibili integralmente i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge contributi INPS, contributi alle casse professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri, medici, ecc.) nonché quelli versati facoltativamente alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza, inclusi i contributi per la ricongiunzione di periodi assicurativi e per il riscatto degli anni di laurea. Non esiste un limite massimo di deducibilità.
Particolarmente dibattuta è la questione dei contributi versati dal titolare di impresa familiare per i collaboratori familiari: la deduzione spetta al collaboratore (non al titolare) quando il diritto di rivalsa è stato esercitato, ed è ammessa al titolare solo se il familiare è fiscalmente a carico. Per le imprese agricole diretto-coltivatrici, l'Agenzia delle Entrate esclude la deducibilità in assenza di una disciplina esplicita della rivalsa, posizione criticata in dottrina e non unanimemente condivisa in giurisprudenza.
Sono invece esclusi dalla deduzione: i contributi al SSN inclusi nei premi RC auto (dal 2014), i contributi versati alla Gestione separata per il titolare dell'assegno di ricerca, le tasse di iscrizione agli albi professionali, le sanzioni e gli interessi moratori su contributi omessi.
Contributi alla previdenza complementare (lett. e-bis)
La deduzione compete nei limiti di 5.164,57 euro annui, comprensivi sia dei contributi del lavoratore sia di quelli del datore di lavoro. Il limite è unico per tutti gli iscritti, qualunque sia la tipologia di reddito prodotta, e si calcola tenendo conto di tutti i versamenti a qualsiasi forma pensionistica complementare, individuale o collettiva, comprese le quote agli eventuali fondi interni aziendali. È estesa anche ai fondi pensione istituiti negli Stati UE e SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
Una disposizione di favore riguarda i lavoratori di prima occupazione successiva all'1 gennaio 2007: nei vent'anni successivi ai primi cinque di partecipazione, possono dedurre contributi eccedenti il limite ordinario fino a un massimo annuo di 2.582,29 euro, per recuperare la minore contribuzione dei primi anni.
Quando i contributi sono versati nell'interesse di familiari fiscalmente a carico, la deduzione spetta prima al familiare medesimo e, per la parte non dedotta da quest'ultimo, al soggetto di cui è a carico.
Contributi ai fondi sanitari integrativi del SSN (lett. e-ter)
Sono deducibili fino a 3.615,20 euro annui i contributi versati ai fondi integrativi del SSN regolarmente iscritti all'Anagrafe del Ministero della Salute, che operino secondo principi di mutualità e solidarietà. Nel calcolo del limite rientrano anche i versamenti effettuati da datori di lavoro ad enti o casse aventi esclusivamente finalità assistenziale ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) TUIR. Questi fondi va precisato non si sovrappongono agli enti di cui all'art. 51: quelli dell'art. 10 erogano prestazioni integrative o in quota-parte rispetto ai LEA, mentre quelli dell'art. 51 possono finanziare anche prestazioni sostitutive del SSN.
Le altre voci minori (lett. f, g, h, i, l e successive)
Completano il catalogo una serie di voci eterogenee che è utile ricordare almeno sinteticamente.
Le somme corrisposte ai dipendenti per funzioni elettorali (lett. f) sono deducibili solo per i datori di lavoro privati: imprenditori e lavoratori autonomi deducono tali costi già nella determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
I contributi alle ONG (lett. g) sono deducibili entro il 2% del reddito complessivo dichiarato, purché le erogazioni siano effettuate tramite strumenti tracciabili. Non è ammessa la cumulabilità con la detrazione per le ONLUS.
Le indennità di perdita dell'avviamento corrisposte al conduttore alla cessazione di una locazione commerciale (lett. h) sono deducibili per il locatore e costituiscono reddito soggetto a tassazione separata per il conduttore che le riceve.
Le erogazioni a istituzioni religiose (lett. i e l) sono deducibili fino a 1.032,91 euro per ciascun ente (Chiesa cattolica, Chiese evangeliche, comunità ebraiche, e altre confessioni con intesa). Le spese per adozione internazionale (lett. l-bis) sono deducibili nella misura del 50%, purché certificate dall'ente autorizzato: la deduzione spetta anche in caso di mancata conclusione dell'iter adottivo, e oggi comprende anche le verifiche post-adottive richieste da accordi internazionali con il Paese di origine del minore.
Le erogazioni per il patrocinio a spese dello Stato (lett. l-ter) e quelle a favore di università, enti di ricerca e parchi nazionali (lett. l-quater) chiudono il catalogo. Quest'ultima è particolarmente interessante: non prevede alcun limite massimo di importo deducibile, il che la rende uno strumento di pianificazione fiscale da non sottovalutare per i contribuenti con redditi elevati.
Oneri deducibili esterni all'art. 10: il perimetro si allarga
Il sistema non si esaurisce nell'art. 10. Alcune deduzioni rilevanti sono collocate in disposizioni esterne al TUIR. Ne richiamiamo le più significative:
— l'art. 83 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) consente la deduzione fino al 10% del reddito complessivo per erogazioni a ETS in regime transitorio, con un'alternativa tra deduzione e detrazione del 30% (35% per le organizzazioni di volontariato), ma con divieto di cumulo;
— l'art. 14 del D.L. 35/2005 prevede la deduzione, nel limite del 10% del reddito e comunque fino a 70.000 euro, per erogazioni a fondazioni e associazioni riconosciute operanti nella tutela del patrimonio culturale e nella ricerca scientifica;
— l'art. 21 del D.L. 133/2014 ha introdotto — per un periodo ormai esaurito al 31 dicembre 2017 — una deduzione del 20% del prezzo di acquisto di unità abitative destinate alla locazione, ripartita in otto quote annuali costanti;
— l'art. 6 della L. 112/2016 (legge "Dopo di noi") prevede la deducibilità fino al 20% del reddito complessivo e comunque entro 100.000 euro per erogazioni a trust o fondi speciali a favore di persone con disabilità grave.
Qualche riflessione conclusiva
L'art. 10 TUIR è una norma apparentemente ricognitiva una lista ma dietro ogni voce si celano questioni interpretative spesso tutt'altro che semplici. La tassatività dell'elenco è temperata dalla necessità di adattare categorie nate in epoche diverse a situazioni nuove: si pensi all'evoluzione giurisprudenziale sulle somme restituite al soggetto erogatore, o alla difficoltà di tracciare la linea tra assistenza specifica deducibile e prestazione alberghiera indeducibile nel caso di ricovero in struttura.
Dal punto di vista operativo, la prudenza impone di documentare ogni onere con cura, verificare che la spesa non sia già stata considerata nella determinazione di una singola categoria reddituale e soprattutto monitorare la prassi dell'Agenzia, che su molte di queste voci continua a produrre circolari e risposte ad interpello che chiariscono (e talvolta complicano) il quadro applicativo.
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