Articolo 1 Codice Civile

T.U.B

Art. 1 c.c. Capacità giuridica

In vigore dal 19/04/1942

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati
all'evento della nascita.
(Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a
daterminate razze sono stabilite da leggi speciali) (1).

(1) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n.
287.

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