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Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 27-bis del DPR 448/1988 introduce un istituto deflattivo per i reati meno gravi: il pubblico ministero può proporre al minore la definizione anticipata del procedimento, subordinata all'adesione a un programma rieducativo (lavori socialmente utili, collaborazione con enti del Terzo settore o altre attività a beneficio della comunità). La durata del percorso va da due a otto mesi. Se il minore completa con successo il programma, il giudice dichiara il reato estinto con sentenza. In caso di abbandono ingiustificato, il P.M. può chiedere il giudizio immediato e l'interruzione è valutata negativamente in un'eventuale successiva richiesta di messa alla prova.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 27-bis DPR 448/1988 — Percorso di rieducazione del minore

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 — Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell’amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell’indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l’udienza in camera di consiglio per deliberare sull’ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentiti l’imputato e l’esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l’ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l’udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall’ articolo 453 del codice di procedura penale. L’ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell’imputato e dell’esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall’ articolo 453 del codice di procedura penale.

Commento

Natura e collocazione sistematica dell'istituto

L'art. 27-bis del DPR 448/1988 — introdotto da una riforma recente — rappresenta uno strumento di definizione anticipata e conciliativa del procedimento penale minorile, collocato a cavallo tra la diversion pura (irrilevanza del fatto ex art. 27) e la messa alla prova classica (art. 28). A differenza della prima, richiede un impegno attivo del minore; a differenza della seconda, opera nelle prime fasi delle indagini e per reati di minore gravità, con un programma strutturato ma di durata più breve e modulabile.

Ambito di applicazione: reati puniti con pena non superiore a cinque anni

Il meccanismo è attivabile quando si procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta, e «i fatti non rivestono particolare gravità». Questa doppia limitazione — quantitativa (cornice edittale) e qualitativa (non particolare gravità) — restringe l'ambito ai reati di fascia bassa e media, escludendo le fattispecie più serie. La previsione della pena pecuniaria come titolo autonomo è particolarmente significativa perché consente di includere contravvenzioni e illeciti minori che altrimenti non rientrerebbero nella messa alla prova ordinaria.

Il procedimento: proposta, deposito del programma e ammissione

L'iniziativa spetta al pubblico ministero, che notifica al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata. Entro sessanta giorni dalla notifica, il difensore o l'indagato devono depositare un programma rieducativo, redatto in collaborazione con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Il P.M. trasmette il programma al GIP, che fissa udienza in camera di consiglio. Il giudice, sentiti l'imputato e il genitore, valuta la congruità del percorso: se lo ritiene adeguato, emette ordinanza di ammissione, stabilisce la durata (da due a otto mesi) e sospende il processo. Durante la sospensione la prescrizione è sospesa.

Il contenuto del programma rieducativo

La norma descrive il contenuto del percorso in termini alternativi: lo svolgimento di lavori socialmente utili, la collaborazione gratuita con enti del Terzo settore, ovvero lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza. Tutte le opzioni devono rispettare la legislazione in materia di lavoro minorile — un richiamo che impedisce di impiegare il minore in attività incompatibili con la sua età o con il suo stato di salute. La flessibilità delle opzioni consente di calibrare il percorso sulla situazione concreta del giovane.

Esito positivo e dichiarazione di estinzione del reato

Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio. Se il percorso ha avuto esito positivo — tenuto conto del comportamento dell'imputato — dichiara con sentenza estinto il reato. Si tratta di un effetto estintivo definitivo: il reato cessa di esistere, non solo la punibilità. In caso contrario, il giudice restituisce gli atti al P.M., che può richiedere giudizio immediato anche fuori dai presupposti ordinari dell'art. 453 c.p.p.

Mancata adesione o interruzione ingiustificata

Se il minore non intende accedere al percorso o lo interrompe senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al P.M., che può procedere con richiesta di giudizio immediato. Il comma 5 introduce anche una conseguenza ulteriore: l'interruzione ingiustificata è valutata negativamente nell'eventuale successiva istanza di messa alla prova ex art. 28. Questo meccanismo disincentiva condotte opportunistiche e valorizza la serietà dell'adesione al percorso come elemento di giudizio sul futuro comportamento processuale del minore.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cos'è il percorso di rieducazione ex art. 27-bis DPR 448/1988?

È un istituto deflattivo: il P.M. propone al minore la definizione anticipata del procedimento tramite un programma rieducativo (lavori socialmente utili o attività per la comunità). Se il percorso ha esito positivo, il reato si estingue.

Per quali reati si applica l'art. 27-bis?

Solo per reati con pena detentiva massima non superiore a cinque anni o pena pecuniaria, purché i fatti non rivestano particolare gravità.

Entro quanto tempo il difensore deve depositare il programma rieducativo?

Entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero.

Cosa succede se il minore abbandona il percorso senza motivo?

Il giudice restituisce gli atti al P.M., che può richiedere giudizio immediato. L'interruzione ingiustificata è inoltre valutata negativamente in un'eventuale futura richiesta di messa alla prova ex art. 28.

Il percorso ex art. 27-bis è uguale alla messa alla prova?

No. Il percorso ex art. 27-bis riguarda reati meno gravi, dura da due a otto mesi e opera nella fase delle indagini. La messa alla prova (art. 28) prevede una sospensione più lunga con osservazione della personalità del minore.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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