Indice
In sintesi
- Il comma 146 fissa la decorrenza applicativa delle disposizioni del comma 145 della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).
- Le nuove regole si applicano solo ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026: i contratti già in essere o stipulati prima restano disciplinati dal regime previgente.
- Si tratta di una classica clausola di diritto intertemporale: rileva la data di stipula, non quella di esecuzione o pagamento.
- Il differimento di circa 11 mesi rispetto all’entrata in vigore della legge consente alle imprese di adeguare modulistica, condizioni generali e flussi gestionali.
- Per i contratti con clausola di rinnovo automatico occorre verificare se il rinnovo dopo il 20 novembre 2026 configuri o meno una «nuova stipula» ai fini della norma.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 146 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; applicazione sostanziale ai soli contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.
Testo coordinato
. Le disposizioni di cui al comma 145 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.
Norme modificate da questi commi
- Art. 3 Costituzione (comma 146): Principio di ragionevolezza nella successione di leggi nel tempo
- Art. 1326 Codice Civile (comma 146): Conclusione del contratto: momento dell’incontro tra proposta e accettazione rilevante per la decorrenza
- Art. 1597 Codice Civile (comma 146): Rinnovo tacito del contratto: profili intertemporali
- Art. 2704 Codice Civile (comma 146): Data certa della scrittura privata opponibile ai terzi
- Art. 109 TUIR (comma 146): Principio di competenza per i contratti pluriennali
- Art. 6 TUIVA (comma 146): Esigibilità IVA per prestazioni di servizi continuative
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Inquadramento e ratio della norma
Il comma 146 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) è una norma di diritto intertemporale: non introduce regole sostanziali nuove ma ne fissa il dies a quo applicativo. Le disposizioni del comma 145 — al quale rinvia testualmente — si applicano soltanto ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026. La tecnica legislativa utilizzata è quella della vacatio rafforzata: la legge entra in vigore il 1° gennaio 2026, ma l’efficacia sostanziale del comma 145 è differita di oltre dieci mesi per consentire l’adeguamento operativo degli operatori economici.
Il principio tempus regit actum
Sul piano sistematico, il comma 146 rappresenta una declinazione del principio tempus regit actum codificato dall’art. 11 delle Preleggi al Codice Civile, secondo cui «la legge non dispone che per l’avvenire». La scelta del legislatore di ancorare la disciplina alla data di stipula (e non a quella di esecuzione, di fatturazione o di pagamento) genera due conseguenze pratiche fondamentali: in primo luogo, i contratti stipulati entro il 19 novembre 2026 restano definitivamente regolati dal regime previgente, anche se la loro esecuzione si protrae per anni; in secondo luogo, eventuali modifiche, integrazioni o appendici contrattuali sottoscritte dopo il 20 novembre 2026 potrebbero, a seconda della loro portata, configurare una nuova stipula attratta alla nuova disciplina.
Profili operativi per le imprese
Per le imprese e i professionisti che operano in regime di contratti standardizzati — condizioni generali ex art. 1341 c.c., contratti per adesione, contratti di durata — il comma 146 implica un doppio binario gestionale per tutto il 2026 e oltre. Occorre identificare con precisione i contratti pre-20 novembre 2026 (vecchio regime) e quelli post-20 novembre 2026 (nuovo regime), gestendo distintamente la modulistica, gli adempimenti informativi e — se rilevanti — gli aspetti fiscali e contributivi. La data di riferimento è quella del perfezionamento dell’accordo ai sensi degli artt. 1326 e 1336 c.c., ossia il momento dell’incontro tra proposta e accettazione.
Rinnovi taciti e proroghe
Un punto particolarmente delicato riguarda i contratti con clausola di rinnovo tacito (art. 1597 c.c. per la locazione, prassi consolidata per somministrazione e appalto continuativo). Se un contratto stipulato nel 2024 si rinnova tacitamente nel novembre 2027, occorre stabilire se il rinnovo costituisca: (a) prosecuzione del contratto originario, attratto al vecchio regime; oppure (b) nuova stipula, soggetta al regime introdotto dal comma 145. La giurisprudenza di legittimità tende a qualificare il rinnovo tacito come prosecuzione del rapporto, ma la questione è controversa per le proroghe espresse e per i rinnovi con modifiche economiche significative.
Implicazioni fiscali e contabili
Sebbene il comma 146 non abbia un contenuto fiscale autonomo, la sua applicazione si riflette indirettamente su IVA, IRES e IRPEF. Per i contratti di prestazione di servizi continuativi, la disciplina IVA dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972 (TU IVA) lega l’esigibilità al pagamento del corrispettivo, mentre per la determinazione del reddito d’impresa l’art. 109 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) fissa il principio di competenza economica. La data di stipula del contratto — rilevante ai fini del comma 146 — può quindi non coincidere con la data di rilevazione contabile o fiscale, generando disallineamenti che il professionista deve presidiare.
Coordinamento con altre fonti
Il comma 146 va letto in coordinamento con il comma 145, di cui costituisce la disposizione di chiusura intertemporale. Manca, nel testo, qualsiasi rinvio a decreti attuativi o provvedimenti del Ministero dell’economia: la decorrenza è autoesecutiva. Sul piano costituzionale, il differimento dell’efficacia non solleva profili di legittimità ex art. 3 Cost., trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore finalizzata a garantire la certezza dei rapporti giuridici in corso, principio già affermato dalla Corte Costituzionale in materia di successione di leggi nel tempo.
Consigli pratici al commercialista
In sede di consulenza, il professionista deve: (i) mappare il portafoglio contrattuale del cliente con riferimento alla data del 20 novembre 2026; (ii) verificare se la modulistica standard recepisca le nuove regole del comma 145 per i contratti post-data; (iii) valutare l’opportunità di anticipare o posticipare la stipula di contratti pendenti in funzione del regime fiscale e civilistico applicabile; (iv) documentare con precisione la data di sottoscrizione (preferibilmente con firma digitale o PEC) per evitare contenziosi sulla decorrenza.
Prassi e linee guida
Agenzia delle Entrate · Normativa e prassi AE
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itMinistero Economia · def.finanze.it
L. 199/2025
Leggi il documento su def.finanze.itDomande frequenti
Da quando si applicano le nuove disposizioni del comma 145 LB 2026?
Il comma 146 della L. 199/2025 stabilisce che le disposizioni del comma 145 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026. La data rilevante è quella del perfezionamento dell’accordo ai sensi degli artt. 1326 e 1336 c.c., ossia l’incontro tra proposta e accettazione. I contratti stipulati entro il 19 novembre 2026 restano integralmente disciplinati dal regime previgente, anche se la loro esecuzione si protrae successivamente. La distinzione è netta e non ammette regimi transitori intermedi.
Cosa succede ai contratti già in essere al 20 novembre 2026?
I contratti già stipulati e ancora in corso al 20 novembre 2026 non sono toccati dalle nuove disposizioni: continuano a essere disciplinati dal regime giuridico vigente al momento della loro conclusione, in applicazione del principio tempus regit actum ex art. 11 delle Preleggi. Questo vale per tutta la durata residua del contratto, comprese eventuali esecuzioni prolungate. Il consiglio operativo è conservare con cura la documentazione che attesti la data certa di stipula (firma digitale, PEC, registrazione).
Il rinnovo tacito di un contratto vecchio è soggetto alle nuove regole?
La questione è controversa. La giurisprudenza di legittimità tende a qualificare il rinnovo tacito (es. art. 1597 c.c. per le locazioni) come prosecuzione del rapporto originario, quindi attratto al regime di stipula iniziale. Diversa è la situazione per rinnovi espressi con modifiche sostanziali del corrispettivo o dell’oggetto: in tali casi può configurarsi una nuova stipula soggetta al regime introdotto dal comma 145. Per certezza giuridica, in caso di dubbio, è opportuno formalizzare una nuova scrittura post-20 novembre 2026.
Come documentare la data certa di stipula?
Per evitare contestazioni sulla decorrenza occorre attribuire data certa al contratto. Gli strumenti più affidabili sono: firma digitale qualificata con marca temporale ex D.Lgs. 82/2005 (CAD); invio del contratto tramite PEC con ricevuta di consegna; registrazione presso l’Agenzia delle Entrate ai sensi del D.P.R. 131/1986; oppure autentica notarile. La semplice scrittura privata con firma autografa, in mancanza di data certa ex art. 2704 c.c., può essere contestata da terzi e dall’Amministrazione finanziaria.
Il comma 146 richiede decreti attuativi?
No. Il comma 146 è una norma di diritto intertemporale autoesecutiva: non rinvia ad alcun decreto ministeriale o provvedimento attuativo. La decorrenza del 20 novembre 2026 opera direttamente per legge. Eventuali decreti attuativi potrebbero invece essere previsti dal comma 145, di cui il 146 disciplina la sola decorrenza. È quindi opportuno monitorare congiuntamente l’evoluzione regolamentare del comma 145 e leggere i due commi come un blocco unitario.
Vedi anche